1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile per la definizione della politica energetica nazionale e di provvedere alla formulazione e all'aggiornamento del Piano energetico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato di indirizzo per la formulazione del Piano energetico nazionale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato i responsabili di altri organismi o enti nazionali, europei e internazionali che svolgono o coordinano attività istituzionali e di ricerca scientifica nel settore dell'energia.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Ciascun componente può conferire la delega, per la partecipazione alle riunioni del Comitato, a un Vice ministro o ad un Sottosegretario di Stato.